1. La presente legge disciplina l'erogazione anticipata, al genitore o ad altro soggetto affidatario, delle somme destinate al mantenimento del minore, qualora esse non vengano corrisposte dal genitore obbligato nei termini e alle condizioni stabiliti dall'autorità giudiziaria.
1. L'erogazione dell'assegno di mantenimento in via anticipata ai sensi dell'articolo 1 comporta il trasferimento, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile, in capo all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), del diritto di credito nei confronti del genitore obbligato al mantenimento, in misura corrispondente agli importi erogati al beneficiario, il quale rilascia espressa dichiarazione in merito.
2. L'INPS si rivale direttamente sul genitore obbligato al mantenimento per la riscossione delle somme erogate in via anticipata e degli interessi maturati.
1. Ha diritto di richiedere la prestazione di cui all'articolo 1 il genitore o altro soggetto affidatario del minore, se il minore è cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede e ha dimora abituale da almeno un anno in Italia.
2. Non ha diritto alla prestazione di cui all'articolo 1 il genitore affidatario che convive con il genitore obbligato al mantenimento.
1. Presupposti del diritto alla prestazione di cui all'articolo 1 sono:
a) la dichiarazione espressa di accettazione della surrogazione resa dal beneficiario, valida per tutti i pagamenti effettuati in attuazione della presente legge;
b) l'esistenza di un titolo esecutivo fondato su un provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana, che stabilisce l'importo e le modalità di contribuzione al mantenimento da parte del genitore non affidatario;
c) l'esibizione di un atto di precetto ritualmente notificato, non ottemperato nel termine di trenta giorni, o la sentenza dichiarativa del fallimento dell'obbligato al mantenimento.
1. L'anticipazione dell'assegno di mantenimento non spetta ai soggetti che, al momento della richiesta di anticipazione, posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche superiori a euro 29.000 annui.
2. Dal computo dei redditi di cui al comma 1 sono esclusi i trattamenti di fine rapporto, le competenze arretrate comunque denominate e il reddito derivante dalla casa di abitazione. Non concorre alla formazione dei redditi l'importo dell'assegno di mantenimento.
1. Per le finalità di cui all' articolo 1, è istituito, presso l'INPS, un fondo speciale con una dotazione finanziaria complessiva di 3 milioni di euro.
1. L'ente erogante corrisponde l'assegno di mantenimento in misura non superiore a 500 euro mensili, aumentabile fino ad un massimo di 150 euro per ogni figlio dopo il primo.
1. La domanda per la corresponsione anticipata dell'assegno di mantenimento è presentata al comune nel cui territorio risiede l'avente diritto.
2. Se la domanda di cui al comma 1 è incompleta e non è integrata dal richiedente, senza giustificati motivi, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione, la stessa decade.
1. La prestazione prevista dalla presente legge decorre dal primo giorno del mese di presentazione della relativa domanda, se questa è stata presentata entro il ventesimo giorno del mese stesso; negli altri casi, decorre dal primo giorno del mese successivo.
1. Con i decreti di cui all'articolo 6, comma 4, è altresì definita la procedura tramite la quale il richiedente può presentare ricorso avverso il diniego della prestazione prevista dalla presente legge.
1. Qualora, in caso di controllo, il beneficiario non risponda entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di informazioni, il comune sospende l'erogazione della prestazione prevista dalla presente legge.
2. Il comune pronuncia la decadenza dal diritto alla prestazione qualora:
a) nel termine di tre mesi dalla data della sospensione il beneficiario non dimostri di essere nuovamente in possesso di tutti i requisiti di legge;
b) il beneficiario della prestazione non rispetti l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ente erogante qualsiasi variazione, anche di carattere temporaneo, del proprio stato e della propria situazione personale, reddituale e patrimoniale, potenzialmente
1. Restano salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede:
a) per la metà dell'importo pari a 1.500.000 euro, mediante le corrispondenti entrate esigibili per effetto della surrogazione dell'INPS, ai sensi dell'articolo 2, nel credito verso i genitori obbligati al mantenimento;
b) per la restante parte, pari a 1.500.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.