PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. La presente legge disciplina l'erogazione anticipata, al genitore o ad altro soggetto affidatario, delle somme destinate al mantenimento del minore, qualora esse non vengano corrisposte dal genitore obbligato nei termini e alle condizioni stabiliti dall'autorità giudiziaria.

Art. 2.
(Surrogazione).

      1. L'erogazione dell'assegno di mantenimento in via anticipata ai sensi dell'articolo 1 comporta il trasferimento, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile, in capo all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), del diritto di credito nei confronti del genitore obbligato al mantenimento, in misura corrispondente agli importi erogati al beneficiario, il quale rilascia espressa dichiarazione in merito.
      2. L'INPS si rivale direttamente sul genitore obbligato al mantenimento per la riscossione delle somme erogate in via anticipata e degli interessi maturati.

Art. 3.
(Aventi diritto).

      1. Ha diritto di richiedere la prestazione di cui all'articolo 1 il genitore o altro soggetto affidatario del minore, se il minore è cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede e ha dimora abituale da almeno un anno in Italia.
      2. Non ha diritto alla prestazione di cui all'articolo 1 il genitore affidatario che convive con il genitore obbligato al mantenimento.

 

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Art. 4.
(Presupposti del diritto alla prestazione).

      1. Presupposti del diritto alla prestazione di cui all'articolo 1 sono:

          a) la dichiarazione espressa di accettazione della surrogazione resa dal beneficiario, valida per tutti i pagamenti effettuati in attuazione della presente legge;

          b) l'esistenza di un titolo esecutivo fondato su un provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana, che stabilisce l'importo e le modalità di contribuzione al mantenimento da parte del genitore non affidatario;

          c) l'esibizione di un atto di precetto ritualmente notificato, non ottemperato nel termine di trenta giorni, o la sentenza dichiarativa del fallimento dell'obbligato al mantenimento.

Art. 5.
(Requisiti economici).

      1. L'anticipazione dell'assegno di mantenimento non spetta ai soggetti che, al momento della richiesta di anticipazione, posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche superiori a euro 29.000 annui.
      2. Dal computo dei redditi di cui al comma 1 sono esclusi i trattamenti di fine rapporto, le competenze arretrate comunque denominate e il reddito derivante dalla casa di abitazione. Non concorre alla formazione dei redditi l'importo dell'assegno di mantenimento.

Art. 6.
(Istituzione di un fondo a tutela dei figli di genitori inadempienti degli obblighi di mantenimento).

      1. Per le finalità di cui all' articolo 1, è istituito, presso l'INPS, un fondo speciale con una dotazione finanziaria complessiva di 3 milioni di euro.

 

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      2. L'assegno di mantenimento è concesso dai comuni. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei prescritti requisiti.
      3. L'assegno di mantenimento, ferma restando la titolarità in capo ai comuni, è erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni medesimi, secondo modalità definite con i decreti di cui al comma 4.
      4. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

Art. 7.
(Ammontare della prestazione).

      1. L'ente erogante corrisponde l'assegno di mantenimento in misura non superiore a 500 euro mensili, aumentabile fino ad un massimo di 150 euro per ogni figlio dopo il primo.

Art. 8.
(Domanda).

      1. La domanda per la corresponsione anticipata dell'assegno di mantenimento è presentata al comune nel cui territorio risiede l'avente diritto.
      2. Se la domanda di cui al comma 1 è incompleta e non è integrata dal richiedente, senza giustificati motivi, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione, la stessa decade.

Art. 9.
(Decorrenza e durata della prestazione).

      1. La prestazione prevista dalla presente legge decorre dal primo giorno del mese di presentazione della relativa domanda, se questa è stata presentata entro il ventesimo giorno del mese stesso; negli altri casi, decorre dal primo giorno del mese successivo.

 

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      2. L'erogazione della prestazione ha durata semestrale, è effettuata mensilmente e può essere rinnovata su semplice richiesta corredata di autocertificazione della sussistenza dei requisiti prescritti.
      3. Qualora la prima concessione della prestazione sia stata ottenuta tramite la presentazione della sentenza dichiarativa del fallimento dell'obbligato al mantenimento, per il rinnovo di cui al comma 2 deve essere presentato l'atto di precetto di cui alla lettera c) del comma 1 12.53 07/07/2006dell'articolo 4.
      4. Il beneficiario dell'anticipazione dell'assegno di mantenimento è tenuto a comunicare all'INPS, entro e non oltre trenta giorni, l'eventuale avvio o ripristino dei pagamenti da parte dell'obbligato al mantenimento.

Art. 10.
(Ricorsi).

      1. Con i decreti di cui all'articolo 6, comma 4, è altresì definita la procedura tramite la quale il richiedente può presentare ricorso avverso il diniego della prestazione prevista dalla presente legge.

Art. 11.
(Accertamento della permanenza dei requisiti e perdita del diritto).

      1. Qualora, in caso di controllo, il beneficiario non risponda entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di informazioni, il comune sospende l'erogazione della prestazione prevista dalla presente legge.
      2. Il comune pronuncia la decadenza dal diritto alla prestazione qualora:

          a) nel termine di tre mesi dalla data della sospensione il beneficiario non dimostri di essere nuovamente in possesso di tutti i requisiti di legge;

          b) il beneficiario della prestazione non rispetti l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ente erogante qualsiasi variazione, anche di carattere temporaneo, del proprio stato e della propria situazione personale, reddituale e patrimoniale, potenzialmente

 

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idonea a incidere sul perdurare dei requisiti prescritti per l'accesso alla prestazione.

Art. 12.
(Competenze delle regioni e delle province autonome).

      1. Restano salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 13.
(Disposizioni finanziarie).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede:

          a) per la metà dell'importo pari a 1.500.000 euro, mediante le corrispondenti entrate esigibili per effetto della surrogazione dell'INPS, ai sensi dell'articolo 2, nel credito verso i genitori obbligati al mantenimento;

          b) per la restante parte, pari a 1.500.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.